keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 16 Avvio di un'indagine di mercato
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- indagine 20
- mercato 18
- decisione 8
- avvio 6
- la 6
- norma 4
- sensi 4
- articoli 4
- adottata 4
- basava 4
- casi: 2
- verificata 2
- modifica 2
- chiuso 2
- sostanziale 2
- riaprire 2
- seguenti 2
- articolo 2
- fatti 2
- oggetto 2
- informazioni 2
- incomplete 2
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- fuorvianti 2
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- autorità 2
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- decisioni 2
- articoli 2
- adotta 2
- salvo 2
- descrizione 2
- paragrafo 2
- esercitare 2
- propri 2
- poteri 2
- conformità 2
- presente 2
- regolamento 2
Articolo 16
Avvio di un'indagine di mercato
1. Quando intende procedere a un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19, la Commissione adotta una decisione di avvio di un'indagine di mercato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine in conformità del presente regolamento prima di avviare un'indagine di mercato a norma di tale paragrafo.
3. La decisione di cui al paragrafo 1 indica:
a) | la data di avvio dell'indagine di mercato; |
b) | la descrizione della questione oggetto dell'indagine di mercato; |
c) | le finalità dell'indagine di mercato. |
4. La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi:
a) | si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava una decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19; o |
b) | la decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. |
5. La Commissione può chiedere a una o più autorità nazionali competenti di assisterla nella sua indagine di mercato.
Articolo 16
Avvio di un'indagine di mercato
1. Quando intende procedere a un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19, la Commissione adotta una decisione di avvio di un'indagine di mercato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine in conformità del presente regolamento prima di avviare un'indagine di mercato a norma di tale paragrafo.
3. La decisione di cui al paragrafo 1 indica:
a) | la data di avvio dell'indagine di mercato; |
b) | la descrizione della questione oggetto dell'indagine di mercato; |
c) | le finalità dell'indagine di mercato. |
4. La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi:
a) | si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava una decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19; o |
b) | la decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. |
5. La Commissione può chiedere a una o più autorità nazionali competenti di assisterla nella sua indagine di mercato.
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